RLS PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

 

Chi è

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è la persona che rappresenta i lavoratori dell’Ateneo udinese nelle sedi istituzionali (Commissione di coordinamento per la prevenzione, riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi) per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori durante il lavoro.
Il Rappresentante per la Sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali o è designato dalle rappresentanze sindacali.
Il numero minimo dei Rappresentanti per la Sicurezza varia in funzione delle dimensioni delle attività lavorative:

1 Rappresentante per attività che occupano fino a 200 addetti;
3 Rappresentanti per attività con un numero di addetti da 201 a 1000;
6 rappresentanti per le altre attività;


Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per la realizzazione delle funzioni ad esso assegnate, sono decise in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria. In ogni caso, il numero dei Rappresentanti non può essere inferiore a quanto sopra indicato.
In particolare nelle Università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono individuate tra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo) purché non rivesta il ruolo di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
Attualmente all’interno del nostro Ateneo con specifico accordo sono stati previsti 6 rappresentanti dei lavoratori per il personale tecnico amministrativo, e 2 rappresentati del personale docente.

Che ruolo riveste nell’ambito della sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura prevista dalla legge per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e prevenzione sul lavoro. Per questo deve essere informato e consultato in merito alla valutazione del rischio, individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione, all’organizzazione della formazione ed alle designazioni delle figure responsabili del Sistema di prevenzione di Ateneo. Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) può richiedere, a sua discrezione e in ogni momento, la consultazione della documentazione in materia di sicurezza e prevenzione prevista dalla vigente normativa.
 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve ricevere una formazione adeguata (cfr. art. 37 D. Lgs. 81/2008), disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico e dei mezzi adeguati per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà attribuitegli ed inoltre non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Il Rappresentante per la Sicurezza, proprio nell'ambito della sua funzione propositiva e di controllo nell’ambito del Sistema di Prevenzione di Ateneo:

  • è il referente per le informazioni provenienti direttamente dai lavoratori su eventuali fonti di rischio e pericoli non considerati nella valutazione dei rischi e di cui deve mettere a conoscenza il Rettore per tramite dei soggetti delegati dallo stesso;
  • contribuisce a definire i piani annuali di miglioramento in materia di sicurezza e prevenzione;
    verifica lo stato di avanzamento dell’attuazione dei programmi di miglioramento delle sicurezza e salute sul luogo di lavoro definiti dall’Amministrazione.
Che responsabilità assume rispetto alla legge
Che cosa deve fare

Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza è consultato e coinvolto per quanto riguarda:

  • La valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione adottate, i programmi di formazione e il livello di informazione dei lavoratori in tema di sicurezza, anche attraverso presa visione dei documenti del Sistema di Prevenzione di Ateneo.
  • L’idoneità delle figure preposte al Sistema di Prevenzione di Ateneo, cioè con responsabilità e mansioni definite nell'ambito della prevenzione dai rischi, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli addetti al Servizio, il Medico Competente, i componenti delle Squadre incaricate per la gestione del pronto soccorso, della prevenzione e lotta antincendio e dell’evacuazione e le altre figure del Sistema di prevenzione d’Ateneo.
  • Il proporre e promuovere l'elaborazione e l'adozione di nuove misure di prevenzione ad integrazione di quelle esistenti.
  • Il proporre iniziative o azioni in merito all’attività di prevenzione.
  • Ricorrere alle autorità di vigilanza nel caso in cui ritenga lacunose le misure di prevenzione adottate, facendo un'opportuna comunicazione agli stessi.
  • La richiesta di convocazione della Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione.
  • La richiesta di convocazione della Commissione di Coordinamento per la prevenzione in caso di situazioni di urgenza e/o emergenza.
  • Il Rappresentante per la Sicurezza è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni e alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.
Riferimenti legislativi
  • Articolo 7 – DM 363/98
  • Articolo 2 – D.R. 565/98
  • Articolo 50 – D.Lgs. 81/2008