È vietato adibire la donna:

  • al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa
     
  • ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri, vietati ai sensi dell’art. 7, lettere A, B, C, D, L, M:

    A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
    B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;
    C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
    D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
    L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali;
    M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame.
     
  • ai lavori pericolosi e faticosi e insalubri che comportano rischio di esposizione agli agenti e alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B del D.Lgs 151/01:

    1. Agenti fisici:
    a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al DPR  20 marzo 1956, n. 321 (ancora in vigore);
    b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d.

    2. Agenti biologici:
    a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del Titolo X D. Lgs. n. 81/2008 (già titolo VIII D. Lgs. n. 626 del 1994) e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui al D. Lgs. n. 206/2001 (già D. Lgs. 91/1993) e D. Lgs. n. 224/2003 (già D. Lgs. n. 92/1993).

    3. Agenti chimici:
    a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del D. Lgs. n. 65/2003 (già D. Lgs. n. 285/1998);
    b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
    1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
    2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
    3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
    4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
    5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
    6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
    7) può ridurre la fertilità (R60);
    8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
    c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale: “può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)”;
    d) sostanze e preparati di cui al titolo X, capo II, D. Lgs. n. 81/2008 (già titolo VII D. Lgs. n. 626 del 1994);
    e) piombo e composti;
    f) amianto.

    Processi e lavori

    1) di cui all’allegato XLII del D. Lgs. n. 81/2008 (già Allegato VIII del D. Lgs. n. 626 del 1994):
         1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
         2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
         3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
         4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
         5. Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro.
    2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni e oggetti diversi contenenti esplosivi.
    3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
    4) Lavori di mattatoio.
    5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
    6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici.
    7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni.
    8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall’allegato IX al D. Lgs. n. 81/2008 (già art. 268 DPR 27 aprile 1955, n. 547).
    9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
    10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500° C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
    11) Lavorazioni nelle fonderie.
    12) Processi elettrolitici.
    13) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
    14) Produzione e lavorazione dello zolfo.
    15) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
    16) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
    17) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
    18) Lavorazione dei tabacchi.
    19) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
    20) Produzione di calce ventilata.
    21) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
    22) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
    23) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
    24) Lavori nei magazzini frigoriferi.
    25) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
    26) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall’articolo 115 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante Codice della Strada, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
    27) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
    28) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
    29) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
    30) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale e animale, delle piume e dei peli.
    31) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
    32) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
    33) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza.
    34) Produzione di polveri metalliche.
    35) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
    36) Lavori nelle macellerie che comportano l’uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

È vietato adibire al lavoro la donna quando la lavoratrice è occupata in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

(art.17, del D.Lgs 151/01)

È vietato adibire la donna ai lavori faticosi, pericolosi e insalubri, vietati ai sensi dell’art. 7, lettere E, F, G, H, I, N, O:

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse;
F) i lavori di manovalanza pesante;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;
N) i lavori di monda e trapianto del riso;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto.

(Allegato A del D.Lgs.151/01)

È vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6.

(art.53, comma 1 del D.Lgs 151/01)

La lavoratrice deve astenersi dal lavoro per 5 mesi, da 2 mesi prima della data presunta del parto e fino a 3 mesi dopo la data effettiva del parto.
In alternativa, la lavoratrice potrà fare richiesta, entro la 26a settimana di gestazione, di usufruire della flessibilitàdel periodo di astensione obbligatoria.

La flessibilità del congedo obbligatorio potrà decorrere a partire dal mese precedente alla data presunta del parto o a partire dal momento del parto; in entrambi i casi potrà essere concessa a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

(art. 16, lett.a) del D.Lgs 151/01; art.12, D.L. 08/03/2000 n.53; Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.43 del 07/07/2000; art. 1, comma 485 della L. n. 145/2018 - Legge di bilancio per l’anno 2019)