FAQ - Sorveglianza Sanitaria in Ateneo

Cosa si intende per sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è definita come "l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa". È una delle misure di prevenzione previste dal D. Lgs. 81/2008, finalizzata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai possibili rischi professionali a cui sono esposti nello svolgimento delle attività di didattica, ricerca o servizio in Ateneo.

Quando si attiva la sorveglianza sanitaria ?

La sorveglianza sanitaria viene effettuata a cura del Medico competente di Ateneo:

  1. nei casi previsti dalla normativa vigente; ovverosia in tutti i casi in cui un lavoratore è esposto a un rischio per il quale le disposizioni impongono la sorveglianza sanitaria;
  2. qualora il lavoratore ne faccia richiesta, e la richiesta sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi professionali del lavoratore.

In assenza di esposizione a un rischio individuato nel documento di valutazione di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 gli accertamenti sanitari sono vietati (art. 5 della Legge del 20 maggio 1970 n. 300).

Quali sono le attività e fattori di rischio per i quali le disposizioni vigenti stabiliscono obbligo della sorveglianza sanitaria?

Le attività e i fattori di rischio per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria (elenco pdf) sono stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 101/2020 e sono qui di seguito elencati.

Attività o fattore di rischio

Condizione che fa scattare obbligo di sorveglianza sanitaria

Riferimento

Attività con utilizzo del videoterminale (VDT)

Utilizzo in modo sistematico o abituale del videoterminale
per almeno 20 ore la settimana dedotte le interruzioni
con cambiodi attività previste (15 minuti ogni 2 ore
di lavoro al VDT)*

Artt. 173 e 176
D.Lgs 81/2008

Agenti chimici

Se la valutazione dei rischi dimostra che è presente un rischio NON BASSO per la sicurezza e NON IRRILEVANTE per la salute.

Art. 224, comma 2
Artt. 229 e 230
D.Lgs 81/2008

Agenti cancerogeni e mutageni

Se la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio
per la salute.
Lavoratore esposto.

Artt. 236 e 242
D. Lgs 81/2008

MMC - Movimentazione manuale
dei carichi

Sulla base degli esiti della valutazione del rischio
e dei fattori individuali di rischio.

Art. 168, lett. d
D.Lgs. 81/2008

RSI – Movimenti ripetitivi

Sulla base degli esiti della valutazione del rischio
e dei fattori individuali di rischio.

Art. 168, lett. d
D.Lgs. 81/2008

Agenti fisici - Rumore

Al superamento del valore superiore d’azione.

Art. 196, comma 1
D.Lgs. 81/2008

Agenti fisici – Vibrazioni

Al superamento del valore superiore d’azione.

Art. 204 comma 1
D.Lgs. 81/2008

Agenti fisici - Campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz)

Se la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio.
Se è stata rilevata una esposizione superiore ai VLE per gli effetti sensoriali o una esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari.

Artt. 208 e 211
D.Lgs. 81/2008

Agenti fisici - Radiazioni ottiche artificiali ROA (UV, IF, laser)

Se la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio.
Se è stata rilevata una esposizione superiore ai valori limite di esposizione.

Art. 218 e Allegato XXXVII
D.Lgs. 81/2008

Agenti biologico

Se la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute.

Art. 279, comma 1
D.Lgs. 81/2008

Agenti fisici - Radiazioni ionizzanti

Lavoratori ESPOSTI classificati in categoria A e B.

Artt. 133, 134, 135 e 136
D.Lgs. 101/2020

 

* A seguito delle considerazioni e valutazioni effettuate in collaborazione con il Medico competente di Ateneo, si ritiene che non vadano considerati videoterminalisti quanti fanno parte del personale compreso nelle seguenti categorie:

  • personale TAB (tecnico, amministrativo e delle biblioteche) a tempo indeterminato e determinato con profilo orario di lavoro settimanale pari o inferiore a 22 ore;
  • personale accademico (docente e ricercatore) oltre ad assegnisti, dottorandi, studenti in ragione del fatto che l’attività lavorativa svolta
    con utilizzo del VDT è organizzata e gestita in modo autonomo integrata con molte altre attività (tra cui riunioni, incontri, attività in laboratorio, attività didattica, ecc.) e per tale ragione, non assume il carattere di sistematicità o abitudinarietà fissata dal decreto.
In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. 81/2008 (ad esclusione dei rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti disciplinata dal D. Lgs. 101/2020), comprende:

  • visita medica preventiva:
    ha lo scopo di accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Tale visita va effettuata ogni volta che ci sono delle variazioni nelle attività lavorative che sono significative ai fini della salute e sicurezza del personale ovverosia modificano il profilo personale di esposizione a rischio.
  • visita medica periodica:
    è finalizzata a controllare che l’esposizione a rischi non abbia prodotto dei danni, cioè abbia provocato l’insorgenza di alterazione biologiche ovvero di malattia nel lavoratore, e a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione. La periodicità (frequenza) delle visite viene stabilita dal Medico competente ed è indicata nel protocollo sanitario specifico per ogni lavoratore.
  • visita medica al cambio mansione
    viene effettuata quando è cambiato il profilo di attività lavorative e di rischio professionale di un lavoratore, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
  • visita medica su richiesta del lavoratore 
    il lavoratore può chidere una visita medica quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro, qualora tale richiesta sia rienuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa.
  • visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro 
    prevista nel caso in cui il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi (es. amianto).
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro lavoro dopo un periodo di assenza per motivi di salute (malattia/infortunio) di almeno 60 giorni continuativi.
Chi è sottoposto a sorveglianza sanitaria?

È sottoposto a sorveglianza sanitaria il personale dell'Ateneo (accademico, tecnico-amministrativo e delle biblioteche, studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti e soggetti a essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione) per il quale vige l'obbligo normativo (ndr: esposti a rischi per la sicurezza e salute che prevedono visita di idoneità alla mansione specifica).
Per il personale che svolge attività in regime di convenzione con terzi (proveniente da terzi e/o osptiato presso terzi), la sorveglianza sanitaria viene effettuata dall'ente individuato negli accordi convenzionali tra le parti (DM 363/98).

È obbligatorio sottoporsi a sorveglianza sanitaria?

Sì, il personale è obbligato a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal Medico competente di Ateneo, quando i controlli sanitari sono richiesti dalle disposizioni.
In caso di mancato rispetto di tale obbligo possono essere avviati, nei termini e con i modi previsti dalle vigenti disposizioni, dei provvedimenti disciplinari. In ogni caso, coloro che non si sottopongono ai controlli sanitari entro le tempistiche fissate non possono continuare a svolgere le attività lavorative che li espongono a rischi professionali.

Quali sono i documenti che il Medico competente compila per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria?
  • Cartella sanitaria e di rischio: il Medico competente istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008, art. 25, comma 1, lettera c).
    I contenuti minimi della cartella sanitaria e di rischio sono indicati nell’allegato 3A (scarica pdf) del D. Lgs. 81/2008 e smi.
  • Giudizio di idoneità alla mansione: il Medico competente, a seguito degli esiti delle visite medica e degli eventuali accertamenti specialistici effettuati (D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2), esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che deve essere espresso per iscritto, fornendone copia dello stesso al lavoratore e al datore di lavoro.

Il giudizio formulato dal Medico competente può essere:

- di idoneità: in questo caso il lavoratore può svolgere la mansione specifica a cui è assegnato senza controindicazioni e senza prevedibile pericolo per la sua salute e sicurezza. Infatti, è possibile escludere “la presenza di «vulnerabilità/fragilità» peculiari del lavoratore verso i rischi specifici correlati alla sua mansione e che possono causare danni alla sua integrità e salute”;

- di idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni: in questo caso il lavoratore può svolgere la sua mansione specifica solo rispettando precise ‘prescrizioni’ (condizioni lavorative imposte dal medico) e/o adottando specifiche ‘limitazioni’ (imposte dal medico per specifiche situazioni/azioni pericolose che caratterizzano le attività lavorative);

- di inidoneità temporanea: il lavoratore non può svolgere la mansione specifica per un certo periodo di tempo definito dal medico competente, a causa del suo stato di salute e delle sue particolari condizioni di vulnerabilità/fragilità transitorie e peculiari verso i rischi specifici correlati alla sua mansione;

- di inidoneità permanente: il lavoratore non è ritenuto idoneo alla mansione specifica a causa del suo stato di salute e delle sue particolari condizioni di vulnerabilità/fragilità peculiari verso i rischi specifici correlati alla sua mansione.

Si può ricorrere contro il giudizio di idoneità alla mansione specifica formulato dal Medico competente?

Si, il lavoratore può fare ricorso contro i giudizi formulati del medico competente entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio, con istanza da presentare all’organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, modifica o revoca del giudizio stesso. (cfr. art. 41, comma 9 del D. Lgs. 81/2008).

Gestione delle lavoratrici in gravidanza
  • Per le lavoratrici in gravidanza, il Medico competente provvede all'individuazione delle attività lavorative che non comportino rischio per la futura madre e per il nascituro, e le comunica alla lavoratrice e anche al/ai responsabile/i diretto, per opportuna conoscenza e anche perché possano accertarsi del rispetto di tali indicazioni (maggiori informazioni).
     
  • In caso di richiesta di flessibilità del periodo di astensione obbligatoria per maternità, il Medico competente, nei casi previsti, rilascia l'apposita certificazione (maggiori informazioni).
È possibile richiedere copia della cartella sanitaria e di rischio?

Il lavoratore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento, al Medico competente di Ateneo copia della propria ‘documentazione sanitaria’ (a titolo esemplificativo: copia dell’idoneità alla mansione specifica, copia degli esami e accertamenti specialistici, copia della cartella sanitaria e di rischio) - cfr. D. Lgs. 81/2008, art. 25, comma 1, lettera h).

La richiesta va inviata via e-mail all’indirizzo medico.competente(at)uniud.it allegando il seguente modulo compilato e sottoscritto:

Modulo di richiesta documentazione sanitaria

Attenzione: la documentazione sanitaria che viene consegnata è strettamente personale e dev’essere pertanto conservata e visionata esclusivamente dal proprietario e dai medici autorizzati, secondo le disposizioni riguardanti il diritto alla privacy di cui al GDPR 2016/679.

Chi contattare per avere informazioni e chiarimenti?

Servizio di tutela prevenzionistica e sanitaria
Gestione sorveglianza sanitaria

email | medico.competente(at)uniud.it
vox | 0432 558883 (8883 interno)
Fax | 0432 494010

Referente: silvia.pusiol@uniud.it