ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE
Prof. Mario Paolo Giordani
c/o Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura
Via delle Scienze, 206 – 33100 - UDINE
tel: +39 0432-558238
e-mail mario.giordani(at)uniud.it
Chi è
L’esperto qualificato è un professionista in possesso di specifiche cognizioni, formazione e esperienza necessaria ed iscritto nell’elenco nominativo presso il Ministero del lavoro, incarcata dal Rettore per gli adempimenti imposti dalla legge in materia di sorveglianza fisica per la radioprotezione.
Che ruolo riveste nell’ambito della sicurezza
L’esperto qualificato collabora attivamente nel processo di valutazione dei rischi per la radioprotezione mettendo a disposizione le sue conoscenze specifiche sugli effetti sull'organismo umano della esposizione a fonti radioattive. Cura la sorveglianza fisica delle attività che espongono i lavoratori al rischio di radiazioni ionizzanti individuando i lavoratori che necessitano di specifica sorveglianza sanitaria da parte del Medico Autorizzato. Collabora alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico – fisica dei lavoratori.
Che responsabilità assume rispetto alla legge
Che cosa deve fare
L’esperto qualificato deve:
- Effettuare la valutazione di radioprotezione e dare indicazioni al Rettore, per tramite dei soggetti da questi delegati, nella attuazione dei compiti specifici previsti dalla vigente normativa;
- Effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione;
- Effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
- Procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
- Assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il Rettore, per tramite dei soggetti da lui delegati, nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.
- Comunicare per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti;
- Procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione;
- Inviare al Rettore, per tramite dei soggetti da questi delegati, una relazione scritta sulla valutazione dei rischi con indicate anche le misure di tutela per i soggetti esposti;
- Istituire e tenere aggiornata per conto del Rettore, per tramite dei soggetti da questi delegati, la documentazione prevista dalla normativa vigente;
Riferimenti legislativi
- articolo 130 del D. Lgs. 101/2020