MEDICO COMPETENTE
dott Pierluigi Esposito
prof. Lorenzo Desinan
c/o Servizo di prevenzione e protezione d'Ateneo
Via del Cotonificio, 114 – 33100 - UDINE
tel: +39 0432556418 | fax: +39 0432 494010
e-mail medico.competente(at)uniud.it
Chi è
Il Medico competente, nominato dal Rettore attraverso apposito atto, può essere scelto tra i medici in possesso dei seguenti titoli:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente;
- docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
Il Medico Competente può svolgere la propria opera come:
- dipendente di una struttura esterna, sia pubblica che privata, convenzionata con l'azienda
- libero professionista
- dipendente del datore di lavoro ed in questo caso, al Medico Competente devono essere assicurati tutti i mezzi e le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
Non può essere nominato Medico Competente, un dipendente di una struttura pubblica o privata che svolga attività di vigilanza.
Il Medico Competente può inoltre avvalersi della collaborazione anche di medici specialisti (medici autorizzati), scelti dal Rettore per tramite dei soggetti da questi delegati, che se ne addossa i relativi oneri, per lo svolgimento di particolari compiti in settori che presentano problematiche specifiche.
Che ruolo riveste nell’ambito della sicurezza
Il Medico Competente è una figura di riferimento che collabora attivamente nel processo di valutazione dei rischi mettendo a disposizione le sue conoscenze e competenze specifiche in merito agli effetti sull'organismo umano dei vari agenti fisici, chimici e biologici ed inoltre collabora alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico – fisica dei lavoratori.
Che responsabilità assume rispetto alla legge
Che cosa deve fare
Il Medico Competente :
- collabora con il Rettore, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il responsabile delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio ai fini dell'individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione della salute e della sicurezza.
- effettua gli accertamenti sanitari (sia preventivi che periodici) sulla base della pianificazione dei controlli sanitari.
- esprime i giudizi di idoneità dei lavoratori alla mansione sulla base dei risultati dei controlli effettuati.
- comunica, per iscritto, al Rettore, tramite i soggetti competenti (c/o Sorveglianza sanitaria - SPEP) e al lavoratore interessato, l'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore alla mansione specifica;
- istituisce ed aggiorna, sotto propria responsabilità, per ogni lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio che deve essere custodita presso la Sorveglianza Sanitaria (c/o SPEP) per conto del Rettore con salvaguardia del segreto professionale
- informare i lavoratori sugli accertamenti sanitari, sulla loro necessità ed eventualmente periodicità e sui risultati.
- comunicare i risultati anonimi degli accertamenti sanitari al Rappresentante per la Sicurezza, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione;
- visitare gli ambienti di lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno con frequenza biennale e partecipare alla programmazione del controllo sanitario dei lavoratori a rischio.
- effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori solo se giustificata sulla base di rischi professionali.
- collaborare con il Rettore, tramite i soggetti competenti, per l'organizzazione del Pronto Soccorso interno.
- collaborare con il Rettore, tramite i soggetti competenti (cfr. Servizio di Prevenzione e Protezione, Responsabile attività di didattica e di ricerca in laboratorio), per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori in tema di salute sul luogo di lavoro.
- Informare il Rettore, tramite i soggetti competenti (Servizio di Sorveglianza Sanitaria – SPEP), ove gli accertamenti sanitari hanno evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione.
- partecipare alla riunione periodica prevista dall’art.35del D.lgs. 81/2008 esponendo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le risultanze anonime della sorveglianza sanitaria.
Riferimenti legislativi
- Articolo 2, lettera l) – D.R. 565/98
- Articolo 2 e 18 – D.Lgs. 81/2008